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I gruppi di autoconsumo di energia rinnovabile: le comunità energetiche rinnovabili (CER) applicate ai condomini, ma senza comunità energetiche…

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I gruppi di auto consumatori di energia elettrica rinnovabile.
Si sono aperti interessanti scenari per quanto riguarda l’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Tra questi sicuramente si conoscono le C.E.R. (le comunità energetiche rinnovabili), destinate però principalmente alle aziende municipalizzate o ad altri soggetti che vendono energia elettrica.
Vorremmo invece parlarvi di un’altra iniziativa, forse poco conosciuta, ma già pienamente operativa da circa un paio d’anni.
Si chiama “gruppo di auto consumatori di energia elettrica rinnovabile” ed è gestita dal GSE.
Rispetto alla comunità energetica, è un insieme di almeno due auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. L’adesione dei condomini è volontaria, ed è possibile quindi partecipare all’iniziativa anche tra un ristretto gruppo di interessati.

Differenze rispetto alle C.E.R.

Dal punto di vista concettuale, i gruppi di autoconsumo di energia rinnovabile ricalcano il concetto delle CER. Nel concreto però un gruppo di auto consumatori trova la sua ideale applicazione quando rivolto ai condomìni. Per quest’ultimi, rispetto alle comunità energetiche rinnovabili, il vantaggio quindi di non dover ricorrere a certi adempimenti, ad esempio quelli di istituire società o altri iter autorizzativi (quali la costituzione di un soggetto giuridico autonomo, proprietario dell’impianto, e dotato di proprio statuto societario autonomo) permetterebbe di snellire, se non ridurre a zero, gli adempimenti burocratici per il condominio.

Requisiti di accesso.

In sintesi, si riportano i passaggi salienti dell’iniziativa:

  1. Cumulabile con una pratica Superbonus in corso. Ad esempio, se in Condominio si prevedono 30kWp da produzione di impianto FTV, fino a 20kWp tale spesa sarebbe coperta dal Superbonus. I 10kW eccedenti beneficerebbero della detrazione al 50%.
  2. Oltre all’innegabile vantaggio di poter auto consumare, da parte dei privati, l’esubero condominiale, per ciascun kWh di energia elettrica condivisa, si prevede un contributo economico (tariffa premio) erogato dal GSE per una durata di 20 anni, sotto forma di tariffa premio, pari a 100€ al MWh (megawattora). Tale tariffa premio non trova però applicazione per la quota di potenza che beneficia del superbonus (in questo caso i 20kW) cioè si considerano 10kW per il raggiungimento del MWh.
  3. Anche nonostante l’autoconsumo dei singoli vi sia un esubero della produzione di energia elettrica FTV (vedi ad esempio nei mesi estivi) questo esubero sotto forma di energia elettrica immessa in rete viene pagato dal GSE per ogni kWh prodotto (vedi meccanismo del “ritiro dedicato” del GSE).
  4. Semplice contratto di diritto privato che regolamenta l’autoconsumo di energia elettrica tra i Condomini in cui si prevede:
      • Per ogni condomino, è garantita la facoltà di mantenere libertà di scelta del fornitore di energia elettrica;
      • L’individuazione del soggetto Referente della ripartizione dell’energia elettrica condivisa e dei rapporti con il GSE (tra cui l’Amministratore può assolvere benissimo a tale ruolo), quale soggetto domiciliato alla ricezione delle comunicazioni e alla registrazione al portale del GSE stesso;
      • Possibilità per ogni Condominio di recedere in ogni momento dall’iniziativa;
      • La stipula del contratto può semplicemente coincidere con una delibera assembleare;
  5. Valido per nuovi impianti di potenza non superiore a 200kWp o per aumento di potenza su impianti esistenti;
  6. Anche le stazioni di ricarica per veicoli elettrici (vedi colonnine) possono beneficiare dell’energia elettrica condivisa.
  7. I soggetti che possono fare parte del “Gruppo di auto consumatori di energia elettrica rinnovabile” devono:
      • Essere utenti o condomini dello stesso edificio, così come l’impianto FTV, ed allacciati alla stessa cabina MT/BT (media-bassa tensione);
      • Aver sottoscritto il contratto di cui sopra;
      • Aver dato mandato al Referente (o all’Amministratore) la delega per la richiesta al GSE per l’erogazione di detti benefici;
  8. L’erogazione dei contributi da parte del GSE viene effettuata, per la tariffa premio e per il ritiro dedicato, mediante semplice bonifico bancario.
Le pubblicazioni

Si rimanda ai link che l’Ente di riferimento (GSE) ha predisposto per trattare la presente iniziativa, per cui si suggerisce la consultazione per ulteriori approfondimenti in merito.

https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile